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Sezione "Reg. conces. contributi"

D.A. 5215

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L’ASSESSORE ALLA SANITA’

VISTO: lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA: la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA: la Legge Regionale 24 Luglio 1978 n. 22;

VISTO l’art. 2 della legge regionale 29 Dicembre 1962 n. 28 e successive modifiche;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15 della citata Legge Regionale n. 22/78, l'Assessore Regionale per la Sanità promuove, tra le altre iniziative, giornate, seminari di studio e stampa divulgativa per l'Educazione Sanitaria trasmissioni televisive nonché iniziative didattiche finalizzate alla realizzazione di progetti di educazione alla salute;

VISTO il 1° comma art. 13 della legge regionale 30 Aprile 1991 n. 10, che dispone che le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati non specificatamente individuati debbano essere subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell’Amministrazione competente, dei criteri e delle modalità cui debbano attenersi all’erogazione;

VISTA la legge 15 maggio 2000 n. 10.

D E C R E T A

Art. 1

Definizioni

1. L’Assessorato alla Sanità nell’ambito delle sue attività di comunicazione pubblica, di rappresentanza istituzionale e di promozione degli interessi della Regione e della comunità siciliana, può concedere ausili finanziari a Enti pubblici, Comitati, Associazioni, Aziende Universitarie, Aziende Ospedaliere, soggetti privati, di seguito denominati "Organizzatori". Gli ausili finanziari sopra citati devono essere finalizzati al sostegno dell’organizzazione e dello svolgimento di convegni, congressi, seminari, incontri, tavole rotonde, manifestazioni culturali, iniziative didattiche, trasmissioni televisive e spettacoli che di seguito saranno indicati con l’espressione onnicomprensiva "Iniziative meritevoli di sostegno" o semplicemente "Iniziative". Le attività Amministrative preordinate alla valutazione delle istanze dirette alla fruizione dei predetti ausili finanziari, alla decisione di merito ed al compimento degli atti consequenziali, ai fini del presente decreto sono denominati "Attività di promozione, prevenzione e di educazione sanitaria".

2. Gli ausili finanziari alle iniziative meritevoli di sostegno sono di tre tipi:

a) Contributi generali sulle spese complessive dell’iniziativa (di seguito denominati Contributi Generali);

b) Contributi relativi a richieste specifiche ( di seguito denominati Contributi specifici);

c) Finanziamenti per realizzazione di iniziative promosse su richiesta dell’Assessorato alla Sanità (di seguito denominati "Finanziamenti").

I contributi del tipo a) sono diretti a coprire una percentuale del costo complessivo sostenuto dagli organizzatori per lo svolgimento dell’iniziativa.

I contributi del tipo b) sono diretti a coprire, in tutto o in parte le spese sostenute dagli organizzatori per lo svolgimento di specifiche attività che si inseriscono nel quadro generale dell’iniziativa.

I contributi del tipo c) sono diretti a coprite in tutto le spese sostenute dagli organizzatori per lo svolgimento delle specifiche attività.

Per ciascuna iniziativa non è consentito cumulare i contributi delle tre tipologie.

3. Il Dirigente Generale può disporre che, in relazione al valore scientifico e/o culturale di un convegno, di un congresso, di un seminario, di una manifestazione, nonché in relazione alle implicazioni che gli stessi eventi possono avere per le politiche regionali di Promozione, Educazione alla salute e Prevenzione pur essendo organizzati e curati da altri soggetti, il sostegno finanziario regionale può superare i limiti indicati dagli articoli del presente decreto.

4. I contributi di cui al presente decreto sono erogati in relazione a spese effettivamente effettuate e previa presentazione di documentazione giustificativa ritenuta idonea dai competenti uffici.

Art. 2

Tipologie delle iniziative

1. Le iniziative meritevoli di sostegno sono distinte in quattro classi:

a) Manifestazioni, convegni, incontri, rubriche televisive e altre iniziative a carattere internazionale o nazionale che si svolgono in Sicilia e che, per l’alto valore scientifico, politico, sociale o culturale, ovvero per la partecipazione di importanti autorità scientifiche, assumono particolare rilievo per la politica di comunicazione e di promozione, Educazione alla salute e Prevenzione

b) Manifestazioni, convegni, incontri ed altre iniziative a carattere nazionale o regionale, che per i contenuti o per gli argomenti trattati abbiano elevato interesse regionale senza rientrare nell’ipotesi di cui alla lettera precedente.

c) Manifestazioni, convegni, ed altre iniziative che abbiano rilevanza regionale.

d) Manifestazioni, convegni, ed altre iniziative che assumono rilevanza e notorietà in ambito locale.

Art. 3

Contributi generali

1. Ai fini della determinazione del contributo generale, si tiene conto delle spese delle iniziative ritenute ammissibili. Sono ammissibili le seguenti categorie di spese: materiale pubblicitario, cartellonistica, spese postali, oneri di agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione spazi congressuali o per lo svolgimento dell’iniziativa, compensi ai relatori e/o ai soggetti di cui, in vario modo, si avvale l’iniziativa, spese di viaggio e soggiorno di relatori, oratori, personalità, partecipanti a vario titolo all’iniziativa, traduzioni e relativi impianti, trasporto degli ospiti, cene, pranzi, colazioni, buffet, cocktail, ricevimenti, kit congressuali, programma accompagnatori, omaggi, pubblicazione atti, servizi tecnologici quali: impianti di video proiezioni, rilevazione ECM e quanto altro necessario di tecnologico per la realizzazione del Congresso.

2. In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2 i contributi generali possono coprire: fino ad un massimo del 50% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera a), fino al 40% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera b), fino al 30% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera c), fino al 20% delle spese complessive ritenute ammissibili di cui alla lettera d).

Art. 4

Contributi specifici

1. I contributi specifici possono riguardare le seguenti categorie di attività:

a) cene, pranzi, colazioni, cocktail, buffet, ricevimenti;

b) ospitalità per relatori, autorità, personalità, comprensiva di alloggio, vitto, trasporto

con qualsiasi mezzo;

c) pubblicazioni di atti di convegni.

d) traduzioni, attribuzione di premi, doni e simili.

2. In relazione a ciascuna iniziativa possono essere concessi contributi specifici per una o al massimo due delle categorie di attività di cui alle precedenti lettere.

3. In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2 i contributi specifici possono arrivare fino ad un massimo di:

· Per le iniziative di cui alla lettera a), art. 2, fino ad un massimo complessivo di € 20.000,00

· Per le iniziative di cui alla lettera b) art. 2 fino ad un massimo complessivo di € 10.000,00

· Per le iniziative di cui alla lettera c) art. 2 fino ad un massimo complessivo di € 5.000,00

· Per le iniziative di cui alla lettera d) art. 2 fino ad un massimo complessivo di € 2.500,00.

Art. 5

Finanziamenti

In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2 i finanziamenti riguardanti le iniziative promosse su richiesta dell’Assessorato Sanità possono arrivare ad un massimo complessivo di € 40.000,00

Art. 6

Procedure

1.I contributi di qualsiasi tipo vanno richiesti con istanza sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dai componenti il comitato organizzatore. L’istanza deve contenere una indicazione circostanziata circa gli scopi ed il valore delle manifestazioni. L’istanza deve contenere l’indicazione del tipo di contributo richiesto. All’istanza va allegato il programma generale dell’iniziativa ed il preventivo della spesa complessiva con l’indicazione in ordine a contributi di altri enti e del relativo importo. Il contributo generale non potrà essere erogato nel caso in cui il bilancio consuntivo dell’iniziativa sia inferiore rispetto al preventivo in misura pari o superiore al 40%. Nel caso in cui il bilancio consuntivo risulti inferiore alle spese preventivate, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

2. L’istanza resta valida anche in caso di spostamento della data stabilita purchè ne sia data comunicazione formale all’amministrazione prima dello svolgimento dell’evento. In caso di ambiguità o carenze dell’istanza l’amministrazione può chiedere chiarimenti e integrazioni agli organizzatori.

3. le istanze devono pervenire all’amministrazione entro un termine congruo, di regola non inferiore a quindici giorni prima della durata di svolgimento dell’iniziativa. L’amministrazione potrà, tuttavia, prendere in considerazione istanze pervenute oltre tale termine, compatibilmente con le esigenze di ottimale svolgimento del lavoro.

4. l’ufficio competente informa gli organizzatori, anche per le vie brevi, in ordine alla documentazione richiesta per l’erogazione del contributo.

5. le singole istanze, accompagnate da una relazione predisposta dall’ufficio competente, sono valutate dall’Assessore in rapporto ai contenuti dell’iniziativa, al rilievo che essa assume in connessione con le finalità dell’amministrazione. A seguito di tale valutazione e degli indirizzi dell’Assessore, il contributo può essere concesso con provvedimento del Direttore del DOE anche con riduzione dell’importo rispetto a quanto indicato nell’istanza e rispetto a quanto stabilito dai limiti di spese di cui ai precedenti articoli.

6. la presentazione dell’istanza non da in nessun caso diritto all’erogazione del contributo.

7. per le iniziative da realizzare su proposta dell’Amministrazione occorre:

· Chiedere i relativi preventivi di spesa ad almeno 5 ditte iscritte nell’albo dei fornitori regionali, fissando un termine di presentazione degli stessi.

· Esaminare i preventivi pervenuti e comunicare l’avvenuta aggiudicazione alla ditta che ha presentato il preventivo più economico nonché dare mandato di esecuzione.

· A completamento dell’iniziativa, si può procedere all’erogazione dell’importo stabilito previa presentazione di relazione corredata da idonea documentazione.

8. in relazione alla concessione del contributo, si dovrà indicare il logo della Regione Siciliana nei programmi dell’evento.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica alle istanze presentate successivamente alla sua pubblicazione

Nonché a quelle in corso di istruttoria e per le quali non sia stato adottato il provvedimento concedente il contributo.

2 Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale Sanità per il visto e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 25 Marzo 2005

IL DIRIGENTE GENERALE

L’ASSESSORE

(Dr. Antonio Mira)

(On.le Dr. Giovanni Pistorio)

 

 
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