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La Scheda di Dimissione ospedaliera (SDO) è stata istituita, con D.M. Sanità 28-12-1991,quale strumento ordinario per la raccoltadelle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale e quale parte integrante
della cartella clinica di cui assume le medesime valenze di carattere medico legale.
Tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati presenti sul territorio nazionale hannol’obbligo di adottarla.
Con il D.M. Sanità 26-7-1993 “Disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati” il Ministero della Salute ha attivato il flusso informativo SDO, prevedendo la trasmissione, con periodicità trimestrale, delle informazioni raccolte dagli istituti di cura alla Regione e da questa al Ministero della Salute.
Con il D.M. Sanità 27-10-2000 è stato effettuato un aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati con l’introduzione di alcune innovazioni quali:
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L’adeguamento del flusso informativo alla legge 675/96 di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e al decreto 318/99 concernente il regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, prevedendo una gestione separata delle informazioni anagrafiche e sanitarie;
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L’adozione del sistema di classificazione delle diagnosi ICD-9-CM
Con il D.A. n. 36615 del 27-11-2001 è stata prevista la trasmissione, con periodicità trimestrale, delle informazioni contenute nelle SDO, dalle Aziende Sanitarie alla Regione, per via telematica, mediante invii separati, dopo averle sottoposte a un controllo di tipo logico-formale mediante un software che crea, inoltre, sulle SDO corrette, due distinti archivi, criptati mediante apposito algoritmo, corrispondenti alle due sezioni della scheda previste dal D.M. Sanità 27-10-2000.
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