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Con il Decreto 16 luglio 2001, n. 349, Regolamento recante «Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni», il Ministero della Salute ha dettato i criteri generali che caratterizzano il nuovo sistema informativo relativo all’evento nascita.
La precedente rilevazione, basata unicamente sul Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP), aveva valenza sia di carattere statistico - sanitario sia di carattere amministrativo. Il CeDAP infatti, in prima istanza, veniva utilizzato per la dichiarazione di nascita e la compilazione del relativo atto da parte degli uffici di stato civile del comune. Inoltre, sempre presso gli uffici comunali, da questo documento venivano estratte le informazioni necessarie alla rilevazione delle nascite condotta dall’ISTAT a livello nazionale. Infine, veniva inoltrato anche alle USL.
In seguito all’entrata in vigore della legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, sono intervenute disposizioni normative che hanno modificato le modalità di rilevazione, di trasmissione e di utilizzo dei dati. In particolare il divieto di trasmettere le informazioni sanitarie contenute nel CeDAP a strutture diverse da quelle del Sistema Sanitario ha indotto a individuare soluzioni alternative, e la recente normativa ha operato per la rilevazione sulle nascite una netta separazione tra il circuito anagrafico ed il circuito sanitario.
La parte anagrafica è stata regolamentata dalla Circolare prot. 1/50-FG-40/97 del Ministero di Grazia e Giustizia e dall’art. 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n°403, atti che sanciscono l’obbligo di rilasciare una “attestazione di nascita” contenente i soli dati richiesti per la compilazione dell’atto di nascita.
Il lato sanitario è stato ridefinito dal Decreto 349/2001 che regolamenta il flusso di carattere statistico - sanitario con il nuovo modello di Certificato di assistenza al parto, individuando un insieme minimo di dati che tutte le Regioni devono raccogliere e trasmettere al livello nazionale, e delineando i nuovi percorsi dell’informazione, a partire dalla compilazione del CeDAP fino alla trasmissione al Ministero della Salute.
La Circolare n. 15 del 19.12.2001 del Ministero della Salute, di attuazione del Regolamento, ha stabilito la data di avvio del nuovo sistema informativo al 1.1.2002 e contiene due allegati: un manuale per la definizione e la codifica delle informazioni da raccogliere, e, il tracciato record riferito alla trasmissione delle informazioni rilevate dalle Regioni al Ministero della Salute.
La compilazione del Certificato di assistenza al parto è obbligatoria ai sensi della Circolare del 12.1.1985 del Ministero di Grazia e Giustizia e la rilevazione sulle nascite, inoltre, rientra tra quelle definite nel Programma Statistico Nazionale (DPR 22 maggio 2001) costituendo, quindi, un adempimento di legge anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 322/1989.
Con il D.A. n°00401 del 2.4.2002 (GURS n°18 19-4-2002), viene adottato il nuovo certificato di assistenza al parto e vengono impartite alcune disposizioni sul flusso, il tracciato record e le modalità di trasmissione delle informazioni dagli istituti di ricovero dove avviene il parto al Dipartimento Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale per la Sanità.
Con tale decreto assessoriale vengono definite due diverse modalità di inoltro dei dati al Dipartimento Osservatorio Epidemiologico: direttamente da parte delle Aziende Ospedaliere dei Policlinici Universitari e degli IRCCS e tramite un servizio dell’Azienda USL (preferibilmente il SIL) per gli istituti di ricovero che fanno capo ad un’Azienda USL.
Così come per il flusso relativo alle SDO, è stato predisposto il software per la preparazione dell’invio dei dati al Dipartimento Osservatorio Epidemiologico, che dovrà avvenire per via telematica, con periodicità trimestrale.
Le informazioni contenute nel CeDAP dovranno essere trasmesse dal Direttore Sanitario dell’Istituto di cura o da un suo incaricato ai soggetti responsabili e incaricati del servizio dell’Azienda USL, competente per territorio, autorizzato al trattamento dei dati, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo alla conclusione del trimestre.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire con modalità concordate tra l’istituto di cura pubblico o privato e il soggetto responsabile o incaricato, nominato dall’Azienda USL, per le attività in oggetto.
Al servizio dell’Azienda USL autorizzato al trattamento dei dati compete, inoltre, la raccolta e l’archiviazione dei CeDAP relativi ai parti avvenuti a domicilio o al di fuori di istituti di ricovero pubblici e privati.
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